Il lavoratore che presta la propria attività di domenica ha diritto alla maggiorazione retributiva, anche nel caso di differimento del riposo settimanale.
Nota a Cass. 2 dicembre 2016, n. 24682
Giovanni Piglialarmi
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo nell’arco della settimana, che tendenzialmente dovrebbe coincidere con la domenica. Tuttavia, qualora l’azienda voglia spostare il giorno di riposo ad un giorno diverso dalla domenica, la prestazione di lavoro fa sorgere comunque il diritto del dipendente a percepire una maggiorazione retributiva in ragione della particolare gravosità del lavoro in un giorno solitamente dedicato al riposo. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2 dicembre 2016, n. 24682, la quale ha ribadito un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica ha diritto – anche nell’ipotesi di differimento del risposo settimanale in un giorno diverso – ad essere in ogni caso compensato, per la particolare penosità della prestazione, con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice (Cass. 8 novembre 2013, n. 25196; Cass. 20 settembre 2013, n. 21626; Cass. 7 giugno 2011, n. 12318; Cass. 24 febbraio 2008, n. 2610).