Nel settore privato, è possibile cumulare più rapporti di lavoro sia con datori di lavoro diversi che con il medesimo datore di lavoro. Occorre, però, rispettare il requisito del limite massimo dell’orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali, modulabili dal contratto collettivo, e 11 ore di riposo consecutivo (D.Lgs. n. 66/2003). Restano fermi, inoltre, il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza (artt. 2106 c.c. e 621-623 c.p.). Nella pattuizione di una duplicità di rapporti con lo stesso datore di lavoro è ammissibile escludere dal lavoro subordinato, imputandole ad un contratto di lavoro autonomo, determinate attività appositamente compensate.

A.T.

Cumulo di lavori
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