Il licenziamento per giusta causa va intimato con immediatezza, ossia in contiguità temporale con la verificazione del fatto o con la conoscenza dello stesso da parte del datore di lavoro. Tale immediatezza è intesa in senso relativo, poiché è compatibile con il tempo necessario all’esatto accertamento dei fatti ed alla loro valutazione da parte del datore di lavoro (sul quale  grava l’ onere di giustificare l’eventuale ritardo). Nell’ipotesi di inadempimenti reiterati, complessivamente intollerabili, il rispetto del principio di immediatezza va misurato con riferimento all’ultimo episodio, a condizioni che il datore di lavoro, pur senza irrogare sanzioni disciplinari al dipendente, lo abbia  avvertito del progressivo deteriorarsi della situazione.

A. T.

Licenziamento per giusta causa (Immediatezza del)
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