La revoca del licenziamento è un atto unilaterale del datore di lavoro avente efficacia retroattiva reale. Qualora essa sia effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del licenziamento, il rapporto lavorativo è ricostituito integralmente senza soluzione di continuità, con conseguente riviviscenza del contratto di lavoro subordinato e, quindi, dei suoi effetti. Al lavoratore spetta, dunque, la retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. Non trovano, inoltre, applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’art. 18 Stat. Lav. ed al lavoratore è preclusa la possibilità di optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

F.B.

Revoca del licenziamento
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: