Nessuna sanzione se il diverbio, tra il lavoratore e il superiore gerarchico, avviene in azienda, nei pressi di un distributore di caffè, ma non durante l’orario di lavoro

Nota a Cass. 5 maggio 2017, n. 11027

Francesco Belmonte

E’ illegittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente, intimato in seguito ad una lite verbale (c.d. alterco) intercorsa con il proprio capo turno.

Lo ha affermato La Cassazione (5 maggio 20017, n. 11027), in linea con le statuizioni della Corte di merito.
Secondo i Giudici di legittimità, differentemente da quanto sostenuto dalla società datrice,  la condotta posta in essere dal prestatore non integra un’ insubordinazione (tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustificare, quindi, ex art. 2119 c. c., un licenziamento per giusta causa) per il solo fatto che sia attuata nei confronti di un superiore gerarchico, ma un semplice alterco, non seguito da vie di fatto (ossia da violenze fisiche), il quale, ai sensi dell’art. 39 CCNL 13 settembre 2012 per i dipendenti delle aziende dei settori cartai-cartotecnici (rinnovato il 30 novembre 2016), è punito con la mera sanzione conservativa della multa o della sospensione.
Ciò in quanto “l’insubordinazione consiste nel rifiuto di eseguire un ordine (legittimo) impartito da un superiore, mentre nel caso in oggetto non emerge né dalla sentenza impugnata né dal tenore della contestazione disciplinare” che il lavoratore si sia rifiutato di eseguire gli ordini impartiti.
«Né la qualità personale del destinatario dell’espressione ingiuriosa di per sé trasforma in insubordinazione quel che è un mero alterco o diverbio, vale a dire quello che i vocabolari della lingua italiana definiscono come “scambio aspro e scomposto di parole e/o di insulti”, o come “lite verbale” o come “discussione molto animata”».
Ciò, vale “a maggior ragione ove si consideri che l’episodio per cui è causa è avvenuto davanti alla macchinetta del caffè, pochi minuti prima dell’inizio del turno (come si legge nella sentenza impugnata), vale a dire nello stabilimento, ma non durante l’orario di lavoro.”

Licenziamento e sanzioni disciplinari
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