Anche il personale docente con contratto a tempo determinato è legittimato a percepire gli aumenti periodici per ogni biennio di servizio pre-ruolo
Nota a Cass. ord. 17 maggio 2017, n. 12370
Kevin Puntillo
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE impone di riconoscere anche al personale assunto con contratti a termine la progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 53 della L. n. 312 del 1980 (che esclude i docenti supplenti dal godimento di tale progressione) e la disapplicazione di ogni disposizione contrattuale contraria”.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 17 maggio 2017, n. 12370, in merito alla domanda di una supplente scolastica, con considerevole anzianità derivante da una successione di contratti a termine, che si è vista riconoscere, in grado di appello, il suo diritto a percepire gli aumenti periodici per ogni biennio di servizio precedente all’immissione in ruolo.
Secondo i giudici di merito, nella fattispecie in esame trovava applicazione la clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato e della Direttiva 1999/70/CE (recepita in Italia dall’art. 6 D.Lgs. n. 368/2001), secondo cui, per quanto riguarda le condizioni d’impiego, i lavoratori a tempo determinato “…non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un lavoro a tempo determinato, salvo che non sussistano ragioni oggettive”.
Precisamente, la Corte di Giustizia Europea in merito alla clausola 4 dell’Accordo Quadro afferma l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento con riguardo alle condizioni d’impiego in base alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro e pone in capo agli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, prescindendo dal termine apposto al contratto.
Pertanto, la Corte di Cassazione, valorizzando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, come già espresso nella sentenza 7 novembre 2016, n. 22558, ha riconosciuto che, nel settore scolastico, la clausola dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella Direttiva n.1999/70/CE di diretta applicazione “…impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.