Il datore di lavoro, tenuto a reintegrare il dirigente sindacale illegittimamente licenziato, non può limitarsi a retribuirlo ed a permettergli di svolgere attività sindacale, ma deve fargli riprendere il lavoro
Nota a Cass. 31 maggio 2017, n. 13810
Francesco Belmonte
La disciplina relativa al licenziamento illegittimo del dirigente sindacale di cui all’art. 22 Stat. Lav., stabilisce che “su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro” (art. 18, co.11).
Il datore di lavoro che non ottempera alla pronuncia del giudice, “è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore” (art. 18, co.14). Tale statuizione vale, sia per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali si applica la L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero); che per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, ai qali si applica il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. Jobs Act).
Pertanto, come rilevato dalla Cassazione (31 maggio 2017, n. 13810), la reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall’art 18 Stat. Lav., «implica la restitutio in integrum della relazione del lavoratore col “posto di lavoro” in ogni suo profilo, anche non retributivo, poiché il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, ma anche una forma di accrescimento della professionalità e di affermazione dell’identità, personale e sociale, tutelata dagli artt. 1, 2 e 4 Cost., di talché non può dirsi ottemperare all’ordine giudiziale di reintegrazione del dirigente sindacale illegittimamente licenziato, restando conseguentemente obbligato al pagamento della sanzione al Fondo adeguamento pensioni ex art. 18, comma 10 , St. lav., l’imprenditore che, facendo leva sull’incoercibilità in forma specifica dell’ordine medesimo, si limiti a versare al lavoratore la retribuzione e a consentirgli l’ingresso in azienda per lo svolgimento dell’attività sindacale, senza permettergli, tuttavia, di riprendere il lavoro» (v. anche Cass. n. 9965/2012).