La giusta causa di licenziamento consiste in un comportamento del dipendente di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.); tanto che il datore può recedere immediatamente dal contratto a tempo indeterminato, senza rispettare l’obbligo del preavviso (c.d. licenziamento in tronco) e dal contratto a tempo determinato, senza attendere la scadenza del termine.
Tale comportamento è costituito sia da un grave inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro, sia da condotte attinenti alla vita privata del dipendente, idonee a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.
F.B.