L’indennità sostitutiva del preavviso è una somma di denaro che il datore di lavoro può corrispondere al lavoratore licenziato in alternativa al c.d. periodo di preavviso lavorato (art. 2118, co. 2, c.c.). In caso di pagamento dell’indennità sostitutiva, il rapporto cessa immediatamente senza il consenso dell’altro contraente.
L’indennità in questione: è comprensiva di ogni compenso di carattere continuativo (ex art. 2121 c.c.), ad esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese; assorbe qualsiasi risarcimento; è dovuta a prescindere dalla prova di un danno effettivo; e va erogata anche quando il prestatore licenziato senza il prescritto preavviso abbia immediatamente reperito un’altra occupazione.

F.B.

Indennità sostitutiva del preavviso
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