Il rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. part time) consiste in una prestazione svolta con orario inferiore all’orario normale di lavoro (c.d. “tempo pieno”) stabilito dalla legge (40 ore settimanali, ex art. 3, co. 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66) o all’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi (ccnl) applicati dall’impresa. Salvo disposizioni specifiche, contenute nel D.Lgs. n. 81/2015, esso è disciplinato dalla legge in base alle regole generali del lavoro subordinato a tempo pieno e dai contratti collettivi – nazionali, territoriali o aziendali – “stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art. 51, D.Lgs. n. 81/2015).
F.I.