Il lavoratore part-time può svolgere una seconda attività lavorativa
Nota a Cass. 25 maggio 2017, n. 13196
Annarita Lardaro
Il lavoratore (dipendente di un Patronato) in regime di part-time può svolgere una seconda attività lavorativa, purché in orario compatibile con la prestazione di lavoro parziale.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione 25 maggio 2017, n. 13196, cassando la sentenza di App. Messina 23 settembre 2014.
In effetti, secondo l’art. 10 del Regolamento organico del personale del Patronato, “con la qualità di dipendente … è incompatibile qualunque altro impiego sia pubblico che privato. È pure incompatibile ogni altra occupazione o attività che non sia ritenuta conciliabile con l’osservanza dei doveri di ufficio e con il decoro dell’Ente”.
Sulla base di questa previsione, la corte territoriale ha osservato che il divieto contemplato nella prima parte della suddetta disposizione “ha carattere assoluto e non presenta spazi interpretativi di sorta” che ne giustifichino l’inottemperanza, “a meno di munirsi di apposita autorizzazione”.
La Corte di Cassazione, invece, non ha accolto il passaggio argomentativo circa il carattere assoluto del divieto contenuto nella normativa regolamentare, prescindendo, cioè, da qualsiasi verifica in concreto della incompatibilità. Ciò, sul presupposto che il datore di lavoro non può “disporre della facoltà del proprio dipendente di reperire un’occupazione diversa in orario compatibile con la prestazione di lavoro parziale”.
Secondo la Corte, infatti, occorre procedere ad una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in oggetto, coerente, cioè, con gli artt. 4 (diritto al lavoro) e 35 (tutela del lavoro in tutte le sue forme) Cost., finalizzata alla “verifica della incompatibilità in concreto della diversa attività, svolta al di fuori dell’orario di lavoro, con le finalità istituzionali e con i doveri connessi alla prestazione, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. (rispettivamente: dovere di diligenza e di fedeltà), mentre sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di part-time di svolgere un’altra attività lavorativa”.
In sintesi, l’incompatibilità deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all’esercizio della diversa attività e all’osservanza dei doveri d’ufficio o alla conciliabilità con il decoro dell’Ente.
La Cassazione precisa, peraltro, che l’ammissione di una facoltà incondizionata del datore di lavoro di “negare l’autorizzazione o di sanzionare in sede disciplinare il fatto in sé dell’esercizio di un’altra attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti i poteri che il contratto di lavoro attribuisce al datore di lavoro”; poteri suscettibili di controllo e valutazione giudiziale.