La conformità CE dei macchinari non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità della sicurezza dell’ambiente di lavoro
Nota a Cass. 9 giugno 2017, n. 14468
Alfonso Tagliamonte
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente lavorativo, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, “senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità”.
Il principio, che riflette il consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (9 giugno 2017, n. 14468), che ha cassato la sentenza di merito (App. Brescia n. 419/2014) relativa all’infortunio occorso, durante il periodo di prova, ad un operaio specializzato che, dopo l’incidente e la conseguente assenza dal lavoro, veniva licenziato per mancato superamento del patto di prova.
Circa la condotta del lavoratore, la Corte ha precisato che la stessa è “idonea ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento”.
Inoltre, i giudici hanno rilevato che “ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta”: a) “grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso”; b) mentre “grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza…”(Cass. n. 20533/ 2015).