Secondo consolidata giurisprudenza, per “stato di bisogno” deve intendersi uno «stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto» (v. Cass., n. 18778/2014 e n. 709/2013). L’art. 603-bis c.p. punisce “con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque, recluta, utilizza, assume o impiega lavoratori attraverso forme di intermediazione in condizioni di sfruttamento, “approfittando del loro stato di bisogno”.
F. A.
Bisogno (stato di)