Il datore di lavoro non è automaticamente responsabile della mancata adozione delle misure di sicurezza relative a mansioni che peggiorino il già precario stato di salute del lavoratore
Nota a Cass. 15 giugno 2017, n. 14865
Alfonso Tagliamonte
Nell’ipotesi di danno all’integrità fisica del lavoratore, non si configura una responsabilità automatica del datore di lavoro (ex art. 2087 c.c.), ma è sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta datoriale, profili di colpa cui far risalire il danno stesso.
Sicché, non viola gli obblighi di sicurezza il datore di lavoro che non sia a conoscenza dello stato di salute del lavoratore e dell’incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli, tali da comportare l’aggravamento di una preesistente malattia.
Lo ha affermato la Cassazione (15 giugno 2017, n. 14865), la quale, in materia di responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell’obbligo posto dall’art. 2087 c.c., ha osservato che:
- tale responsabilità non ricorre per la sola insorgenza della malattia del lavoratore durante il rapporto di lavoro. L’evento, infatti, deve essere ricollegabile ad una condotta colposa dell’imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell’infermità (v. anche Cass. n. 10175/ 2004).
- L’oggetto della prova a carico del datore di lavoro è” necessariamente correlato alla identificazione delle modalità del fatto e presuppone, in relazione ad esse, l’accertamento delle cause che lo hanno determinato, cause che devono essere provate dal lavoratore.
- Tra le misure da apprestare non rientra la diminuzione del carico lavorativo del dipendente, qualora non vi sia la prova della “eccessività quantitativa o qualitativa delle prestazioni richieste” (v. Cass. n. 11932/2004).
- Non si può, infatti, porre a carico del datore di lavoro, accanto al danno derivante dalla mancata adozione di misure cautelari nominate o innominate, quello derivante dalla “qualità intrinsecamente usurante dell’ordinaria prestazione lavorativa e/o dal logoramento dell’organismo del dipendente che sia rimasto esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo”, laddove i suddetti eventi restino fuori dall’ambito della responsabilità ex 2087 c.c. (Cass. n. 2038/2013).
- Pertanto, “quando l’espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l’aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l’integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest’ultimo e dell’incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli” (Cass. n. 6454/ 2009 e n. 23167/ 2007).