Al coadiutore familiare del farmacista, che beneficia dei redditi d’impresa, devono essere versati i contributi nella gestione commercianti dell’INPS
Nota a Cass. 20 luglio 2017, n.17914
Alfonso Tagliamonte
Il familiare del farmacista (proprietario dell’attività), che lo aiuti nell’esercizio commerciale e partecipi al riparto dei redditi, è sottoposto all’obbligo d’iscrizione nella gestione commercianti dell’INPS. Ciò, in quanto è innegabile la natura d’impresa commerciale delle farmacie. Infatti, “accanto al dato di comune esperienza, in cui si constata che, nella farmacia, all’attività (professionale, ndr) protetta di produzione di galenici e vendita di prodotti terapeutici (farmaci, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici preparati), esercitabile solo da soggetti muniti di apposito titolo ed iscritti all’albo professionale, si affianca l’attività commerciale di vendita di articoli “da banco” o non sanitari in senso stretto”.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (20 luglio 2017, n.17914) che si è pronunciata in merito alla posizione del coadiutore familiare in attività commerciali, con particolare riferimento al lavoro in farmacia. La Corte chiarisce, in linea con l’orientamento costante della giurisprudenza (v. Cass. n. 16520/2015; Cass. n. 14666/2013; Cass. n. 24590/2013; Cass. n. 12742/2010; Cass. n. 12342/2010; Cass. n. 11466/2010), che i farmacisti titolari non sono soggetti (come gli altri commercianti) all’obbligo contributivo per la propria attività, ma, seppure iscritti alla Cassa professionale (ENPAF), devono comunque essere iscritti anche alla gestione commercianti dell’INPS come “titolari non attivi” (v. Circ. INPS, n. 163/1984). Tale circostanza è riconducibile ad un meccanismo meramente operativo necessario e propedeutico al versamento dei contributi previdenziali ai coadiutori.
Infatti, la Cassazione afferma che la procedura in questione è “una forma di registrazione, per così dire, “virtuale” del titolare dell’impresa presso l’INPS ai fini dell’attuazione dell’assicurazione nei confronti dei coadiutori familiari, e alla circostanza che lo stesso sia tenuto al versamento dei contributi a favore dei medesimi coadiutori, salvo rivalsa, si tratta nient’altro che di un meccanismo operativo del sistema, che non determina alcuna distorsione o anomalia né incide sul contenuto degli obblighi previdenziali e della loro misura”, in rispetto del dettato dell’art. 1, co. 1, L. n. 613/1966.