Riassorbimento del trattamento economico più favorevole

Nota a Cass. ord. 19 luglio 2017, n. 17773

 Francesco Belmonte

Nel rapporto di lavoro pubblico, se il lavoratore, in seguito alla cessione del contratto di lavoro, si trovi a ricevere un trattamento maggiore di quello spettante alla generalità degli altri prestatori, “il divario deve essere progressivamente assorbito, contemperandosi così l’esigenza di non ridurre il trattamento economico con il principio di parità di trattamento di tutti i lavoratori dipendenti del medesimo soggetto previsto dall’art. 45 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.
In base all’art. 2, co.3, D.Lgs. n. 165/2001, infatti, “……l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi…. o alle condizioni previste mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.

L’affermazione è della Corte di Cassazione (ord. 19 luglio 2017, n. 17773) in merito ad una fattispecie relativa ad una dipendente del MIUR transitata nei ruoli dei funzionari amministrativi del MAE che chiedeva le differenze retributive maturate presso il primo Ministero sotto forma di “compenso fisso e continuativo RDP” (retribuzione personale docente) corrisposto, ai sensi del contratto collettivo, per dodici mensilità ed in misura fissa (a nulla rilevando che “tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente nonché al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti”).
Secondo i giudici, il principio del riassorbimento si applica a tutte le ipotesi di passaggio diretto di dipendenti da una amministrazione all’altra ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e, quindi, anche nel caso di passaggio da un ministero all’altro. Ciò, in quanto “il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento” (v. Cass. 15 ottobre 2013, n. 23366).
Infatti, “il principio di irriducibilità della retribuzione (vale a dire il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito), posto a fondamento della conservazione del trattamento più favorevole, non giustifica, nell’ipotesi in cui subentri un trattamento complessivamente migliore per tutti i dipendenti, e in assenza di una diversa specifica indicazione normativa, l’ulteriore mantenimento del divario, la cui inalterata persistenza si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici” stabilito dall’art. 45, D.Lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 1021/ 2014 e n. 5959/2012).

Trasferimento del lavoratore da un’amministrazione all’altra
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