È antisindacale il comportamento dell’amministrazione che trasferisce un poliziotto con deleghe sindacali senza aver richiesto il nulla osta al sindacato dello stesso, anche se il trasferimento è motivato da “incompatibilità ambientale”
Nota a Cass. 5 giugno 2017, n. 13938
Valerio Di Bello
L’organizzazione sindacale deve dare il proprio nullaosta al trasferimento in altro comune degli appartenenti alla Polizia di Stato che siano componenti delle segreterie nazionali, regionali o provinciali (ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, co. 5 della L. n. 121/1981, richiamato dall’art. 34, co. 5, del D.P.R. n. 254/1999 e dall’art. 36, co. 5, del D.P.R. n. 164/2002), anche se il trasferimento è giustificato da “incompatibilità ambientale”, in quanto la ratio della norma va individuata nella necessaria prevalenza, sulle esigenze organizzative della P.A., dell’esercizio dell’attività sindacale, che potrebbe essere pregiudicato a causa dell’allontanamento del dirigente da un determinato contesto lavorativo.
Il suddetto principio di diritto è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13938 del 5 giugno 2017, mediante la quale i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza della Corte d’appello di Genova.
La Corte di merito aveva assolto l’Amministrazione dall’accusa di aver violato l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) perché – secondo i giudici d’appello – alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale vi sarebbe l’esigenza (di rilievo costituzionale) di «provvedere con celerità» al fine di garantire il buon andamento e l’efficienza dell’azione amministrativa; interesse che prevarrebbe sull’inamovibilità del dirigente sindacale.
La decisione è stata totalmente ribaltata dalla Corte di legittimità, la quale, con la sentenza in commento, ha statuito che i giudici non hanno margine per valutare nel processo il peso dei diversi interessi coinvolti e contrapposti in simili vicende, in quanto sono unicamente chiamati ad applicare norme con cui il legislatore, nel bilanciare le diverse esigenze, ha già fatto la sua scelta graduando la meritevolezza degli interessi.
In particolare, conclude la Corte, gli interessi che il trasferimento per incompatibilità ambientale mira a tutelare (il principio costituzionale del buon andamento e della efficienza dei pubblici uffici) sono gli stessi posti a fondamento anche del trasferimento a domanda e quello per esigenze di servizio, i quali presuppongono che l’atto venga previamente ritenuto dalla P.A. funzionale alle proprie esigenze organizzative, esigenze che il legislatore ha ritenuto recessive rispetto all’interesse dell’organizzazione sindacale a mantenere il proprio dirigente in sede.
D’altro canto che non ci sia, quanto alle ragioni che giustificano il provvedimento, una ontologica diversità fra trasferimento per incompatibilità ambientale e trasferimento per esigenze di servizio è dato acquisito nella giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha evidenziato che “il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c., ed è subordinato ad una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede”.
Sulla base di tali presupposti, la Cassazione ha ritenuto che l’antisindacalità del comportamento dell’Amministrazione è dimostrata dalla mera assenza del nulla osta del sindacato, senza bisogno di accertare la sussistenza di uno specifico intento lesivo.