Il datore di lavoro è sempre responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, a meno che la condotta del lavoratore non sia tale da configurare un rischio abnorme e, dunque, non prevedibile
Nota a Cass. 4 settembre 2017, n. 40746
Annarita Lardaro
Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’evento lesivo a danno del lavoratore, a meno che la condotta del dipendente non sia tale da provocare un evento anomalo rispetto al normale svolgimento del lavoro; l’errore di manovra del lavoratore, però, non configura una condotta abnorme, costituendo, invece, uno dei fondamentali e specifici rischi da prevedere e prevenire da parte datoriale.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 40746 del 4 settembre 2017, ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (si v. nello stesso senso, Cass.13 dicembre 2016, n.15124). Nel caso di specie, la Corte si è trovata a giudicare un datore di lavoro chiamato a rispondere, per omessa vigilanza, della morte di un proprio dipendente, il quale era deceduto durante una manovra effettuata con il braccio di una gru, impartitagli dallo stesso titolare.
Secondo il ragionamento della Cassazione, il datore di lavoro non deve limitarsi a informare e formare il lavoratore in relazione alla normativa antinfortunistica, ma deve, altresì, controllare che il dipendente la rispetti.
Tale principio, proseguono i giudici, non si desume tanto e solo dall’art. 18, D.Lgs. n. 81/2008 (noto come Testo Unico sulla sicurezza), relativo agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente; quanto dagli stessi principi codicistici, nella parte in cui, all’art. 2087 c.c., il legislatore dispone che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In altre parole, in tema di infortuni sul lavoro per configurare la responsabilità del datore di lavoro non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. (si v. tra le tante Cass.10 novembre 2015, n.46979).
Nel caso oggetto della pronuncia, la Suprema Corte, ritenendo infondata la censura della difesa relativa alla condotta colposa del lavoratore, ha ribadito che l’errore di manovra del dipendente costituisce uno dei rischi da prevenire da parte del datore di lavoro, non invece un evento anomalo tale da escluderne la responsabilità. In linea con l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, i giudici concludono affermando che, affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e tale da interrompere il nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta omissiva datoriale, è necessario non tanto che sia imprevedibile, quanto piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.