Il direttore dei lavori è un organo tecnico e non è necessariamente un lavoratore subordinato
Nota a Cass.18 settembre 2017, n. 21565
Alfonso Tagliamonte
Per qualificare un rapporto di lavoro come subordinato occorre accertare che la prestazione dell’attività lavorativa sia svolta alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore e che il prestatore sia inserito nell’organizzazione di quest’ultimo. Può inoltre rilevare il c. d. nomen iuris, cioè la volontà espressa nel contratto da cui emerge l’intento delle parti di attribuire al rapporto una natura subordinata.
Non rilevano, invece, altre caratteristiche dell’attività lavorativa, quali: la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa e le modalità di erogazione della retribuzione, essendo questi elementi compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello parasubordinato e/o autonomo (v., fra tante, Cass. 9 gennaio 2001, n. 224).
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione (18 settembre 2017, n. 21565) in materia di appalti pubblici, con riferimento al rapporto di lavoro intercorrente tra il direttore dei lavori – che chiedeva una declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in ragione del controllo tecnico e amministrativo eseguito al momento della consegna dell’appalto – e il responsabile del procedimento che rappresentava il committente (Ferrotranvia Spa).
Secondo i Giudici, la figura del Direttore dei lavori, “sia che operi come organo tecnico a sé stante sia che agisca come strumento operativo dell’Ufficio tecnico direzionale o dello stesso committente, pur rappresentando l’amministrazione committente è sempre un organo tecnico che può e deve esplicare tutti gli interventi attivi e dispositivi che realizzino l’interesse dell’amministrazione a che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto.”
Pertanto, il rapporto di subordinazione tra direttore dei lavori e responsabile del procedimento, che rappresenta il committente, non è automatico, ma deve essere sempre concretamente verificato “con riguardo all’esercizio autonomo dei poteri autoritativi e all’inserimento funzionale nell’apparato della stazione appaltante.”