La professione medica, in quanto attività ad alto contenuto intellettuale, richiede, per l’accertamento della subordinazione, il ricorso a criteri sussidiari, tra cui le modalità di organizzazione dei turni di lavoro

Nota a Cass. 20 luglio 2017, n. 17912

Gennaro Ilias Vigliotti

Ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo. In tale quadro, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente richiesto, ai fini dell’accertamento della subordinazione, la presenza di una piena disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo, di controllo e disciplinare del secondo (ex multis, Cass. n. 20367/2014; Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 13858/2009; Cass. n. 2970/2001; Cass. n. 16697/2001; Cass. n. 224/2001).
Cionondimeno, tale accertamento, con riferimento ad alcune particolari tipologie di professione, può risultare molto complesso: è il caso, ad esempio, di quelle attività ad alto contenuto intellettuale, dove l’ampia autonomia e la discrezionalità concesse al lavoratore nello svolgimento del suo incarico rischia di mascherare (o di rendere di complessa valutazione) l’esistenza di una posizione di preminenza del datore e, dunque, di un contratto di lavoro subordinato.
In tali casi, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, l’interprete è autorizzato a ricorrere a criteri distintivi sussidiari, diversi da quelli principali sopra richiamati, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, la sussistenza di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al prestatore.

I principi appena espressi sono stati confermati dalla Corte Suprema in una recente sentenza, la n. 17912 del 20 luglio 2017, in occasione della quale i giudici di legittimità hanno conosciuto il caso di un medico che collaborava con una Casa di cura privata sulla base di un contratto di prestazione coordinata e continuativa, ma con modalità e metodi di lavoro che realizzavano, a suo dire, una condizione di effettiva subordinazione. In particolare, l’attività resa era organizzata in turni (tutti concordati tra i medici stessi), era stata continuativa e duratura ed aveva comportato lo stabile inserimento del collaboratore nell’organizzazione aziendale.
Il lavoratore si era dunque rivolto al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento di un rapporto subordinato e la condanna del datore di lavoro ad erogargli le relative differenze retributive. Il Tribunale di Napoli aveva dato ragione al medico, riconoscendo i caratteri della subordinazione, ma la Corte d’Appello, dando particolare risalto all’assenza di turni imposti dalla direzione della Casa di cura ed alla circostanza che essi erano effettivamente concordati tra i collaboratori stessi, ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso della struttura sanitaria.
La Cassazione, confermando la prospettazione dei giudici di Appello, ha ribadito che per la professione medica il vincolo della subordinazione necessita, ai fini dell’accertamento in sede giudiziaria, del ricorso a criteri sussidiari, tra i quali è presente quello delle concrete modalità di attuazione della prestazione, come, ad esempio, l’organizzazione del turno di lavoro. In tale quadro, il fatto che nel caso in esame i turni fossero abitualmente organizzati tra gli stessi collaboratori medici, senza che alcun dipendente della Casa di cura imponesse modifiche o particolari metodi di osservanza, era stato utilizzato opportunamente dalla Corte d’Appello come indice di esclusione di un rapporto di lavoro subordinato. Non basta dunque la presenza di turni fissi di lavoro per poter richiedere l’accertamento di un rapporto di lavoro medico di tipo subordinato: il rispetto dei tempi di lavoro deve essere oggetto di una direttiva espressa, vincolante ed unilaterale proveniente dall’istituto sanitario presso cui si lavora.

Medici professionisti: organizzare i turni tra colleghi esclude la subordinazione (Cass. n. 17912/2017)
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