Non rientra nella fattispecie del “gruppo di impresa” l’artificiosa frammentazione di un’unica attività tra varie società indirizzate verso un unico scopo produttivo e commerciale
Nota a Cass. 31 luglio 2017, n. 19023
Francesca Albiniano
Nella disamina giurisprudenziale delle fattispecie riconducibili al fenomeno dei cosiddetti gruppi societari, si possono rilevare due principi: 1) la connessione economica-funzionale tra imprese gestite da una sola società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole unità funzionali che la compongono; 2) è, tuttavia, possibile ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro attraverso la verifica dell’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19023 del 31 luglio 2017, a conferma di quanto deciso dalla Corte d’Appello di Torino, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva esteso alle altre società del gruppo di cui era parte la formale datrice di lavoro le condanne risarcitorie stabilite, in via convenzionale, per l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro “per volontà della società” emesse in primo grado.
La Corte d’Appello aveva, infatti, ritenuto pienamente dimostrata e pacificamente provata l’esistenza di un centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro.
Nel rigettare i motivi di censura della società ricorrente, in quanto consistenti nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, la Cassazione seguendo quanto già sostenuto da giurisprudenza consolidata (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 6 giugno 2008, n. 17535; Cass. 7 settembre 2007 n. 18843; Cass. 15 maggio 2006, n. 11107; Cass. 6 aprile 2006, n. 6707) ha sostenuto la scrupolosa indagine istruttoria, compiuta dai Giudici in secondo grado, dalla quale sarebbe emersa la commistione dei ruoli di soci ed amministratori delle varie società del gruppo, l’unicità della sede per molte attività, un frazionamento delle attività solo teorico, ma di fatto un’ effettiva insussistenza di autonomia giuridica e gestionale delle varie società, la commistione nell’operatività e nella gestione della contabilità, con fatturazione e protocollazione unitaria di gruppo ed, infine, il ruolo di coordinamento e supervisione svolto dal ricorrente in favore di tutte le società del gruppo.
Alla luce dell’accertamento compiuto in sede di merito, la Cassazione ha, quindi, ribadito l’esistenza di un’artificiosa frammentazione di un’unica attività tra le varie società tutte invero indirizzate verso un unico scopo produttivo e commerciale.