In base al ccnl dei metalmeccanici, il dipendente non può comunicare indirettamente al datore di lavoro le eventuali variazioni di residenza o di domicilio. Inoltre, le giustificazioni del lavoratore destinatario di un provvedimento disciplinare si riterranno accolte qualora il provvedimento stesso non venga emanato nel termine massimo di 6 giorni ed il termine di perfezionamento dell’atto deve coincidere con la spedizione della lettera contenente l’irrogazione della sanzione
Nota a Cass. 25 settembre 2017, n. 22295
Rossella Rossi – Commercialista in Albinia (GR)
Il disposto del ccnl dei metalmeccanici (2016-2019, art. 23), secondo cui “il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio,” è stato interpretato in senso restrittivo dai giudici di legittimità (Cass. 25 settembre 2017, n. 22295). Antecedentemente, la Corte distrettuale aveva osservato che una prima comunicazione di licenziamento doveva ritenersi irrilevante in quanto non pervenuta al domicilio della lavoratrice, la cui variazione di domicilio doveva ritenersi acquisita dall’azienda mediante la comunicazione che la stessa “aveva effettuato…per esplicitare l’opzione al mantenimento in azienda del trattamento di fine rapporto”.
In proposito, la Cassazione ha ritenuto che: a) la disposizione contrattuale impone, anche in ossequio al principio di buona fede e correttezza alla base del contratto di lavoro, che il dipendente comunichi per iscritto eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, in modo da rendere tempestivamente edotto il datore di lavoro dell’indirizzo ove può essere reperito; b) la lettera con cui la lavoratrice aveva manifestato la volontà di mantenere in azienda il Tfr non poteva soddisfare il suddetto obbligo di comunicazione di domicilio, non potendosi evincere dal tenore testuale della lettera in questione “alcun intendimento del mittente in tal senso”. Secondo la Corte, infatti, la lettera (avente ad oggetto “l’opzione di mantenimento del Tfr”) “riporta l’indirizzo della lavoratrice quale mero, ulteriore, dato di identificazione della stessa, senza evidenziarne la modifica rispetto al dato in possesso del datore di lavoro e senza attribuire alcun crisma di formalità”.
Un ulteriore aspetto affrontato dalla Cassazione concerne il termine decadenziale di 6 giorni dal ricevimento delle giustificazioni della lavoratrice per l’intimazione del licenziamento di cui all’ art. 23 del ccnl per l’industria metalmeccanica. La previsione del ccnl in questione stabilisce che: … 1) “i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni”; 2)” se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte”.
Secondo la Corte, il termine massimo di 6 giorni entro il quale, dopo l’instaurazione del contraddittorio disciplinare ed il ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, la sanzione deve essere emanata, attribuendo all’inutile decorso del tempo il significato predeterminato di accoglimento delle giustificazioni dell’incolpato, con conseguente decadenza del datore di lavoro dalla facoltà di esercitare il potere disciplinare va inteso “nel senso che il termine di perfezionamento dell’atto deve essere necessariamente fatto coincidere con la spedizione della lettera contenente l’irrogazione della sanzione” (conformemente all’indirizzo consolidato della giurisprudenza. V. Cass. n. 5714/2015).