Anche ai supplenti precari del comparto scuola spetta la progressione stipendiale

Nota a Cass. ord. 10 luglio 2017, n. 17003

Kevin Puntillo

“In caso di incarichi a tempo determinato nel comparto scuola, sia che si tratti di docenti che di personale ATA, dev’essere riconosciuta la progressione economica legata all’anzianità di servizio”.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 luglio 2017, n. 17003, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di due lavoratrici volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute in relazione al riconoscimento dell’anzianità di servizio, con riferimento alla pluralità di contratti a termine intercorsi in qualità di docente e collaboratore ATA.
In particolare, le lavoratrici lamentavano l’illegittima discriminazione nel trattamento retributivo – inferiore – rispetto ai lavoratori titolari di un rapporto a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, così che gli assunti a termine, non maturando alcuna anzianità (pur lavorando con continuità), non vedono mai crescere la loro retribuzione.
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto, già affermato in precedenza, secondo cui: “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
In altre parole, è posto a carico degli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”. Tale obbligo, dunque, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto.

Comparto scuola: supplenze e progressione stipendiale
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