Il datore di lavoro non può esigere l’adempimento di prestazioni accessorie eccedenti l’orario di lavoro da un dipendente assente per permessi sindacali
Nota a Cass. 4 ottobre 2017, n. 23178
Flavia Durval
Il datore di lavoro deve operare in modo che i dipendenti possano leggere, durante il normale orario di lavoro, le circolari in materia di tutela della loro salute, pena la violazione dei principi generali che informano l’esercizio del potere organizzativo che fa capo alla parte datoriale e dei dettami di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, l’azienda non può pretendere di “conseguire l’esecuzione di una prestazione di lavoro accessoria rispetto a quella principale oggetto della prestazione, nel corso di un periodo in cui il dipendente fruisca di un permesso sindacale”. Tale condotta, infatti, confligge con i principi di pienezza, libertà ed autonomia che informano l’esercizio dell’attività sindacale. Con la conseguenza che la “relativa prestazione, in quanto eccedente i limiti della ordinaria diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, non può costituire fonte di responsabilità disciplinare per il lavoratore”.
Al lavoratore, infatti, non può essere richiesto un grado di diligenza che travalica “i limiti ordinari e connaturati alla prestazione dovuta, delineati dall’orario di lavoro”, così come definito dall’art. 1 co. 2, lett. a), L. n. 66/2003, secondo cui è tale “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Ciò, anche se il dovere di diligenza del prestatore di lavoro, di cui all’art. 2104 c.c., trova il proprio centro e il proprio essenziale limite nella prestazione contrattualmente dovuta e sebbene, in base alla natura di tale prestazione ed all’interesse dell’impresa, si possano ricondurre nel concetto di diligenza “anche i comportamenti accessori e strumentali al suo più esatto e proficuo inserimento nel ciclo produttivo e nell’organizzazione dell’impresa” (v. Cass. 2 febbraio 2016, n.1978, in motivaz.).
In questo senso, si è espressa la Corte di Cassazione (4 ottobre 2017, n. 23178) con riguardo alla richiesta, da parte di un’azienda, di una prestazione attinente all’aggiornamento nella lettura di talune circolari; richiesta funzionale alla regolare esecuzione del servizio ed in condizioni di sicurezza, ma formulata in un periodo in cui il lavoratore ricorrente era assente dal lavoro e, per di più, stava fruendo di permessi sindacali.
Nella fattispecie, il datore di lavoro, tramite sms inviato ai dipendenti sul cellulare di servizio, aveva comunicato che erano in distribuzione alcune circolari di cui i lavoratori dovevano essere a conoscenza; dal canto loro, questi ultimi, tramite telefax, lo avevano informato che, dovendo prendere visione delle suddette circolari, invece di espletare il proprio turno di servizio si sarebbero recati presso l’impianto per provvedere al ritiro della documentazione in questione. La Corte di Appello di Roma aveva ritenuto giustificata e proporzionata l’applicazione, nei confronti del lavoratore ricorrente, della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in ragione della violazione del dovere di diligenza ai sensi dell’art. 2104 c.c. in quanto comprensivo non solo dell’esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche dell’adempimento dei doveri “comunque riconducibili al rapporto di lavoro ed all’inserimento del dipendente nella struttura organizzativa dell’impresa”.
Secondo la Cassazione, invece, se è vero che l’attività di lettura delle circolari aziendali attiene alla regolare esecuzione del sevizio ed ai criteri di sicurezza, è altresì incontroverso che: a) l’adempimento di tale obbligazione era stato richiesto dalla società al di fuori dell’orario di lavoro; b) la relativa prestazione era stata pretesa in periodo in cui il ricorrente era assente dal servizio e nel corso del quale doveva usufruire anche di due giorni di permesso sindacale; c) sebbene le sedi sindacali fossero ubicate nello stesso impianto ove si ritiravano le circolari, i permessi sindacali previsti dall’art. 30, Stat. Lav. “costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrre l’effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa”. Il datore di lavoro, “peraltro, anche se può esercitare un controllo per accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali, tuttavia, non può limitare l’attività sindacale e impedire ai dirigenti di svolgere, in piena libertà e autonomia, i propri compiti” (v. Cass.1 agosto 2003, n. 11759). Anche nel caso in cui sia fissato un “monte ore” per l’esercizio di tale diritto sindacale, … il lavoratore può far uso dei permessi per un periodo prolungato ed ininterrotto, senza neppure essere tenuto a far sì che la propria, benché limitata, prestazione lavorativa, conservi una sua utilità nell’ambito del rapporto contrattuale (v. Cass.14 gennaio 2003, n. 454); d) di conseguenza, la pretesa dell’azienda, relativa all’esecuzione di una prestazione di lavoro accessoria durante il periodo di fruizione dei suddetti permessi, si pone in contrasto con l’esercizio dell’attività sindacale e non può comportare una responsabilità disciplinare; e) nello specifico, l’azienda è “venuta meno all’esercizio del potere organizzativo ad essa ascritto, non avendo consentito al proprio dipendente l’espletamento della attività di aggiornamento nella lettura delle circolari, coessenziali allo svolgimento in condizioni di sicurezza del servizio pubblico svolto, nel contesto dell’orario normale di lavoro, né dell’orario straordinario; tanto, in violazione dei principi generali che informano l’esercizio del potere organizzativo che fa capo alla parte datoriale e dei dettami di sicurezza di cui all’art. 18, comma 1, 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008, dai quali discende per il datore di lavoro l’obbligo di adempiere ai doveri di informazione, formazione e addestramento del personale, anche attinenti alle normative di sicurezza ed alle disposizioni aziendali in materia”.