La responsabilità datoriale si estende anche alle lesioni cagionate al dipendente prima dell’inizio del turno di lavoro
Nota a Cass. 7 settembre 2017, n. 40706
Francesco Belmonte
Il datore di lavoro che omette di individuare nel DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze) le corrette misure di prevenzione e protezione da attuare per la gestione della propria attività è penalmente responsabile dell’evento lesivo a danno del dipendente anche se quest’ultimo si trovi sul luogo di lavoro prima dell’inizio del proprio turno.
A statuirlo è la Corte di Cassazione (7 settembre 2017, n. 40706), in relazione alle lesioni personali gravi riportare da un lavoratore investito, all’interno dei locali aziendali, da un carrello elevatore che stava effettuando una manovra di retromarcia.
In particolare, il dipendente, recatosi nel capannone (prima del turno lavorativo), era salito sul muletto su cui si trovava il collega per invitarlo a bere un caffè. Tuttavia, in seguito al rifiuto del mulettista, il lavoratore era sceso dal mezzo e, rendendosi di fatto invisibile (si era, infatti, chinato per raccogliere dei bollini da alcune confezioni di dolci), era stato investito dal collega che, nel compiere una manovra di retromarcia, aveva urtato, con lo pneumatico posteriore destro del mezzo, il suo piede.
Per i Giudici di legittimità, la condotta posta in essere dal dipendente non è tale da elidere il nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del datore di lavoro, che, nel caso di specie, aveva omesso “di procedere ad una corretta valutazione dei rischi specifici, nel settore viabilità, nonché di apporre in loco idonea segnaletica.”
L’interruzione del nesso di causalità, invece, si ravvisa “esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale” del datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia. (in tema, si v. anche Cass. 4 settembre 2017, n. 40746, con nota di A. LARDARO, Sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale, in questo sito).
Al contrario, nella fattispecie in esame, l’ingresso del lavoratore “nell’area dove stava lavorando il mulettista non può considerarsi atto abnorme, essendo assai probabile che qualsiasi lavoratore, anche esperto, ove non venga adeguatamente reso edotto dei rischi specifici di un’area, vi si rechi, esponendosi ai pericoli derivanti da errate manovre”.
Pertanto, il comportamento imprudente del lavoratore può rilevare solo ai fini del risarcimento del danno ma non ad elidere il nesso di causalità rispetto alla condotta datoriale.
Tali considerazioni si pongono, inoltre, in linea con il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui: “compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (v. Cass. 22 ottobre 1999, n. 12115).” Ciò in quanto, “la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.” (cfr. Cass. 27 marzo 2009, n. 18998 e Cass. 29 aprile 2008, n. 22622).
Infine, in merito alla presenza del dipendente in azienda prima dell’inizio dell’attività lavorativa, la Suprema Corte ha ritenuto, in linea con le statuizioni dei giudici di merito, che non può ascriversi a quest’ultimo “la responsabilità dell’accaduto sulla base del rilievo che, al momento in cui si verificò il sinistro, egli non avrebbe dovuto essere presente sul luogo di lavoro. La violazione delle regole inerenti ai turni di lavoro è infatti del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni relative all’infortunio verificatosi”, in quanto tali disposizioni “non sono certamente volte ad evitare gli infortuni su lavoro, non avendo neanche natura cautelare ma semplicemente organizzativa.”