L’applicazione dei contratti collettivi aziendali a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti al sindacato stipulante, non si estende ai lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore
Nota a Cass. 15 novembre 2017, n. 27115
Maria Novella Bettini
Agli accordi collettivi aziendali va riconosciuta (“anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale”) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale (“trattandosi pur sempre non già d’una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati”). Ciò, con l’eccezione di quei lavoratori dissenzienti che aderiscano ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l’accordo aziendale.
È quanto ha osservato la Corte di Cassazione 15 novembre 2017, n. 27115 che, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato (v., fra le altre, Cass. n. 6695/88 e Cass. n. 2808/84), ha rigettato il ricorso dell’Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) delle Ferrovie nei confronti di Trenitalia S.p.A., in quanto la stessa aveva applicato l’accordo collettivo 15.5.09 (relativo al c.d. agente solo, ossia un solo macchinista in cabina di guida) anche a lavoratori aderenti ad un sindacato, come Or.S.A., che non aveva stipulato detto accordo.
La Corte ha altresì ribadito 8 importanti principi:
- Il contratto aziendale, al pari di quello nazionale e di quelli di qualsiasi altro livello, introduce “una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa” (v. anche Cass. n. 3047/85 e Cass. n. 1965/82);
- la contrattazione aziendale può derogare, anche in senso peggiorativo “(per i lavoratori), al contratto collettivo nazionale (fatti salvi, però, i diritti quesiti relativi a prestazioni già rese” (in questo senso, v., fra le tante, Cass. n. 19396/2014; Cass. n. 11939/04 e Cass. S.U. n. 1081/84). Non è infatti applicabile, al riguardo, l’art. 2077 c.c., che attiene esclusivamente ai rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo (cfr., sul punto, Cass. n. 19396/14, cit.; Cass. n. 6516/02 e Cass. n. 8296/01). L’art. 2077 c.c., come noto, disciplina l’efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale, disponendo che: “1. I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. – 2. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
- L’efficacia generalizzata del contratto collettivo aziendale nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, pur se non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, è “giustificata” dal duplice presupposto della tutela, ad opera del contratto de quo, di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e dall’“eventuale inscindibilità della disciplina che ne risulta” (v., per tutte, Cass. n. 17674/02; Cass. n. 4218/02; Cass. n. 5953/99).
- Tale efficacia (erga omnes) incontra, tuttavia, “l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore” (cfr. Cass. n. 6044/12; Cass. n. 10353/04).
- L’efficacia soggettiva generalizzata va, per un verso, “conciliata con il limite invalicabile del principio fondamentale di libertà, di organizzazione e di attività sindacale” (di cui all’art. 39 Cost., co.1) e, per l’altro, “collocata in un sistema fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale – non già legale o istituzionale – delle organizzazioni sindacali” (v. Cass. n. 10353/04, cit.; Cass. n. 1403/90; Cass. n. 537/87; Cass. n. 6306/86; Cass. n. 4280/82).
- Pertanto, si può riconoscere la regola generale dell’efficacia erga omnes al contratto collettivo aziendale, in quanto si mantenga “l’eccezione – in ossequio al principio di libertà sindacale – che la stessa efficacia non può essere estesa anche ai lavoratori aderenti ad un sindacato diverso da quello che ha stipulato l’accordo aziendale, i quali ne condividano “l’esplicito dissenso”.
- È quindi illecita “la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell’accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti (assoggettandoli a sanzioni disciplinari) perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell’accordo medesimo”.
- Solo i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da sindacati diversi da quello cui siano iscritti, mentre “non è ravvisabile alcun diritto o interesse dell’organizzazione sindacale ad agire in giudizio (ex art. 28 Stat. lav.) in relazione a validità, efficacia, o interpretazione d’un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea”.