Il mobbing consiste in un comportamento vessatorio, persecutorio, reiterato (con l’eccezione del demansionamento, c.d. straining), atipico (in quanto può assumere le forme più svariate), che si svolge sul luogo di lavoro e che presuppone un “dislivello” fra i protagonisti. Tale dislivello non implica la necessaria sussistenza di una posizione gerarchica inferiore all’interno dell’azienda, ma va inteso come “dislivello di potere”, nel senso che il “mobbizzato” non ha le stesse capacità di difendersi dell’“aggressore”. Le disposizioni legislative invocabili a tutela del lavoratore contro il mobbing sono gli artt. 32, 35, 41 Cost. e 2087 c.c.
F. I.
Mobbing