Il dipendente cui sia sequestrato un quantitativo di hashish verosimilmente destinato a terzi va reintegrato nel posto di lavoro, trattandosi di comportamento extralavorativo non interferente con le mansioni svolte
nota a Cass. 10 novembre 2017, n. 26679
Mariapaola Boni
La giusta causa di licenziamento (ossia una causa così grave da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c.) può riguardare, come noto, sia condotte lavorative che extralavorative, idonee a ledere l’essenziale vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.
Una decisione della Corte di Appello di Trento (s.d. di Bolzano, 6 dicembre 2014), confermata da Cass. 10 novembre 2017, n. 26679, ha ritenuto non sussistente il sequestro, nei confronti di un dipendente, di un quantitativo di hashish, in particolare considerata la natura extralavorativa del comportamento e le mansioni del dipendente. Nello specifico, secondo i giudici, la condotta del lavoratore non interferiva “sulle mansioni svolte (di operatore al computer per l’indirizzo e lo smaltimento di lettere, raccomandate e di altro prodotto postale, diverso dalle raccomandate assicurate o con priorità) di natura esecutiva, senza connotazioni di responsabilità né a contatto con il pubblico”.
Per l’azienda (Poste Italiane s.p.a.), invece: a) la droga era destinata alla cessione a terzi; il quantitativo era cioè idoneo ad essere messo in circolazione, in ragione degli abituali contatti del lavoratore “con terzi in un locale pubblico attiguo all’ufficio e per essere egli risultato negativo alle analisi sull’uso di stupefacente, nonostante ne avesse dichiarato il consumo personale) e tenuto conto del contesto lavorativo in cui il medesimo era inserito (a contatto con decine di colleghi e con maneggio e anche apertura, qualora non fosse individuabile il destinatario, di buste e pacchi anche contenenti valori o effetti personali)”; b) risultava irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro in linea con la previsione contrattuale collettiva (art. 54 p.to VI, lett h) CCNL Poste 14 aprile 2011) di licenziamento senza preavviso per i comportamenti oggetto di condanna penale in giudicato non connessi con l’attività lavorativa, ma potenzialmente lesivi del rapporto fiduciario.
Va peraltro rilevato che, nel settore privato, il reato eventualmente commesso dal lavoratore, sia esso inerente o estraneo al rapporto di lavoro, non costituisce di per sé giusta causa di licenziamento, in quanto va comunque accertata, caso per caso, la sua idoneità ad impedire la prosecuzione anche temporanea della collaborazione fra e parti (v. Cass. 17 aprile 2001, n. 5633, in RIDL, 2002, II, 381).