Il contratto di apprendistato professionalizzante, come noto, persegue l’obiettivo di accrescere le capacità tecniche dell’apprendista, affinché diventi un lavoratore qualificato, acquisendo (non un titolo di studio, ma) un bagaglio formativo di nozioni di carattere teorico pratico quanto più completo possibile, in relazione alla professionalità richiesta dal suo contratto di lavoro (art. 44, co.1, D.Lgs. n. 81/2015)
Formazione aziendale ed integrata. La formazione di tipo professionalizzante viene svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro ed è integrata (nei limiti delle risorse annualmente disponibili) dalla offerta formativa pubblica (v. Min. Lav. Nota 13 luglio 2012, n. 25014). L’impresa è dunque responsabile dell’attuazione della formazione (anche nel caso in cui la stessa sia svolta esternamente in una società collegata): in altre parole, deve adoperarsi per formare il giovane, sulla base del piano formativo, pena l’applicazione del sistema sanzionatorio.
Tale offerta formativa può essere interna o esterna alla azienda; il suo contenuto è di tipo trasversale ed ammonta a 120 ore annue nel triennio. L’art. 44, co. 3, infatti specifica che essa è “finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista” (art. 44, co.3).Dalla statuizione emerge il ruolo di rilievo delle parti sociali, fra le quali le oo.ss., deputate a fornire un parere obbligatorio non vincolante sulla disciplina della formazione professionalizzante.
Il datore di lavoro è esonerato da tale obbligo formativo in taluni, specifici casi.
A) Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. L’impresa, nei confronti del lavoratore, di età maggiore di 29 anni, beneficiario di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, assunto (ai fini di qualificazione o riqualificazione professionale), con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art. 47, co.4, D.Lgs. n. 81/2015), non ha l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale (ex art. 44, co.3,D.Lgs. n.81/2015) quando il lavoratore abbia già avuto modo di acquisire la suddetta formazione in ragione di pregresse esperienze lavorative.
Tale formazione, infatti, come precisa il Ministero del Lavoro (Risposta ad Interpello n. 5/2017) concerne “competenze di carattere generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte e, pertanto, risulta “ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative”. Il riferimento è alle “nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione” (come richiamate indicativamente dalle “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante”, adottate, in data 20 febbraio 2014 , in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).
B) Apprendisti che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante. L’erogazione della formazione di base trasversale è altresì ultronea nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, qualora l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle suddette competenze “anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato” (Risposta ad Interpello cit). Pertanto, il lavoratore che abbia concluso un rapporto di apprendistato ed acquisisca la formazione di base e trasversale senza poi essere mantenuto in servizio, qualora venga assunto da altro datore di lavoro, anche con mansioni diverse, può essere esonerato dal percorso formativo di base, essendo già in possesso delle relative conoscenze.
Per altro verso, il Ministero del Lavoro ha affermato (Risposta ad Interpello n. 8/2007) che il possesso di eventuali competenze già acquisite dalla persona non è di ostacolo alla attivazione di un percorso di apprendistato professionalizzante, sempre che “nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore”. Ed ha ritenuto ammissibile (Risposta ad Interpello n. 38/ 2010) l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, da parte di gestori di istituzioni scolastiche paritarie, con personale docente già abilitato all’insegnamento, a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione (quali, ad esempio, competenze in materia didattico-amministrativa; utilizzo dei mezzi informatici e dei software per la gestione informatica della scuola e dei rapporti con gli studenti e le loro famiglie e degli strumenti multimediali per l’insegnamento; conoscenza della lingua inglese).
MNB