Al subfornitore si applica il medesimo regime di responsabilità solidale, in relazione ai crediti retributivi e contributivi dei dipendenti degli appaltatori, previsto dal decreto Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) per i committenti dell’appalto di opere o servizi
Nota a Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254
Maria Novella Bettini
“Il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi”.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (6 dicembre 2017, n. 254) fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 29, co. 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori […] a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi […] in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Per la Corte, la suddetta responsabilità si configura in relazione ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti sul presupposto che la ratio alla base della responsabilità solidale del committente è volta ad “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”.
In linea con tale ratio:
- contrasta con l’art. 3 Cost., e non è, dunque, giustificata, l’esclusione di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, “atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”;
- e “le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sono da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto”;
- la norma sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29, co. 2, decreto cit. non può considerarsi eccezionale (e, quindi, inapplicabile a soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore), ma va applicata all’ambito, pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
Per tale via, risulta considerevolmente ampliato l’ambito di responsabilità delle imprese che esternalizzano in tutto o in parte un processo produttivo ricorrendo al contratto di subfornitura (con il quale un’azienda committente si avvale di un’impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o semilavorati – v. L. n. 192/1998), con la conseguenza di far gravare in capo all’impresa stessa un onere economico spesso rilevante.
Come noto, la responsabilità solidale si applica, a prescindere dalla singola responsabilità effettiva nella produzione del debito, ai trattamenti retributivi (incluse le quote di Tfr) nonché ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione dell’appalto. Il lavoratore ha diritto ad ottenere il pagamento del proprio credito da ciascuno dei coobbligati in solido. Pertanto, se il subappaltatore non eroga la retribuzione, il lavoratore ha diritto di riceverla dal committente il quale dovrà assolvere anche agli obblighi del sostituto d’imposta, salvo (qualora non sia responsabile del debito) l’azione di regresso nei confronti del coobbligato per ottenere la restituzione del relativo importo (in tema, v. M.M. MUTARELLI, Vicende e prospettive della responsabilità solidale del committente quale tecnica di regolazione del mercato, in RGL, 2017, I, spec. 436-439).
La Corte Costituzionale giunge alle sue conclusioni attraverso un puntuale esame degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali relativi alla configurazione giuridica ed all’inquadramento sistematico del contratto di subfornitura con particolare riferimento alla sua autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all’art. 1655 c.c.
Fra queste due figure negoziali vi sarebbe, infatti: a) secondo un primo indirizzo (comportante l’applicabilità della garanzia della responsabilità degli appalti anche alla subfornitura), “un rapporto di species a genus, nel senso che la subfornitura non altro costituirebbe che un “sottotipo”, se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui l’appalto”; b) sulla base di un diverso orientamento, una sostanziale differenza fra i rispettivi schemi negoziali: il primo (contratto di subfornitura) contraddistinto da una “dipendenza tecnologica”; il secondo (l’appalto) caratterizzato dall’autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha oscillato tra l’affermazione che il contratto di subfornitura riguarderebbe una molteplicità di figure negoziali eterogenee (come la somministrazione, la vendita di cose future e l’appalto d’opera o di servizi) e sarebbe finalizzato a tutelare le imprese che lavorino in stato di dipendenza economica nei confronti di “abusi che determinino un eccessivo squilibrio nei diritti e negli obblighi delle parti” (Cass. 29 maggio 2008, n. 14431); e l’attribuzione di “connotati di specificità al contratto di subfornitura, come forma «non paritetica» di cooperazione imprenditoriale”, caratterizzata dalla dipendenza economica del subfornitore sia sul piano del rapporto commerciale e di mercato che su quello delle direttive tecniche di esecuzione. Il che “diversifica il rapporto di subfornitura commerciale […] dall’appalto d’opera o di servizi, nel quale l’appaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva; con quanto ne deriva in ordine alla maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto” (Cass. 25 agosto 2014, n. 18186).
Secondo la sentenza in commento, ciascuno di questi orientamenti è “aperto, e non chiuso, all’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore”, sia che si configuri la subfornitura come “sottotipo” dell’appalto sia che si equiparino i due negozi, sia che si consideri la subfornitura come “tipo” negoziale autonomo.
La Corte rimettente (App. Venezia) ha osservato che: dal momento che l’art. 29, co. 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, non sembra suscettibile di essere applicato oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori “indiretti”, testualmente riferita ai dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, non si estende anche ai dipendenti del subfornitore, per la diversità di fattispecie contrattuale tra appalto e subfornitura. Il che pone la disposizione in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., rispettivamente per l’irragionevole disparità di trattamento e per il vulnus alla effettività e adeguatezza della retribuzione in danno della suddetta ultima categoria di lavoratori. Nello specifico: “non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore”; e si configurerebbe una inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque, di cui all’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre 2007.