Il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro durante le festività ed il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione.
Nota a Cass. 23 novembre 2017, n. 27948
Kevin Puntillo
Il lavoratore può rifiutare di svolgere la prestazione lavorativa durante i giorni festivi, anche se questa viene richiesta dal datore di lavoro, ciononostante non perde il diritto alla normale retribuzione. Inoltre, non può essergli contestata l’assenza ingiustificata costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla Cassazione con sentenza 23 novembre 2017, n. 27948, chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità del comportamento di un’azienda la quale, a seguito del rifiuto dei suoi dipendenti di prestare la propria opera in alcuni giorni festivi, non aveva erogato loro la retribuzione, considerandoli assenti ingiustificati.
La Suprema Corte, richiamando quanto già ribadito precedentemente (Cass. n. 22482/2016), ha affermato che la L. n. 260/1949, come modificata dalla L. n. 90/1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività e, pertanto, deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore (e non ad una scelta unilaterale – anche se motivata da esigenze produttive- proveniente dal solo datore). Dunque, ritenere assente ingiustificato il lavoratore che non presti attività lavorativa durante le festività di legge non è consentito dalla norma (peraltro, l’art. 2 della L. n. 90/1954, estende il diritto al trattamento di festività anche se la prestazione lavorativa non è resa in taluni casi ritenuti degni di maggior tutela, quali la malattia, la gravidanza, etc.).
Inoltre, prosegue la Corte, il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali, in violazione della L. n. 260/1949, è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicché l’inottemperanza del lavoratore è giustificata in base al principio “inadimplenti non est adimplendum” ex art. 1460 c.c. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti.