La giurisdizione in materia di danno subìto dal lavoratore a causa dell’illecito comportamento della PA datrice di lavoro prima della riforma del 1998 dipende dalla natura giuridica dell’azione esercitata

Nota a Cass. Sezioni Unite, 28 novembre 2017, n.28368

Gennaro Ilias Vigliotti

Alle controversie in materia di risarcimento del danno patito dal dipendente pubblico prima della riforma del 1998 (D.Lgs.n.80/1998) si applica la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta si tratti di danno contrattuale, ossia di danno scaturente dalla violazione di obblighi convenzionali, quale, ad esempio, il disposto dell’art. 2087 c. c., che pone a carico del datore di lavoro (sia privato che pubblico) il dovere di tenere indenne il dipendente da pregiudizi alla propria integrità psico-fisica. Diversamente, se il danno è fondato sulla violazione del principio generale di “neminem laedere”, contenuto nell’art. 2043 c.c., trattandosi di responsabilità extra-contrattuale, la giurisdizione sarà attribuita al giudice ordinario.

Il principio in commento è stato recentemente confermato dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 28368 del 28 novembre 2017. Chiamata a decidere sulla controversia insorta tra un dipendente dell’ANAS di Campobasso e l’Amministrazione in materia di danno da demansionamento realizzatosi prima che l’art. 69, co. 7, del D.Lgs. n. 155/2001 devolvesse al giudice ordinario tutte le controversie di lavoro sorte prima del 30 giugno 1998, la Corte Suprema ha stabilito che nel caso di giudizio relativo a rapporto di pubblico impiego per il quale non trovi applicazione ratione temporis il D.Lgs. n. 80/1998, la soluzione della questione del riparto di giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento del danno per la lesione della integrità psico-fisica del dipendente è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità dell’Ente pubblico datore di lavoro. La cognizione della domanda per responsabilità contrattuale, infatti, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre se è stata dedotta la responsabilità extra-contrattuale dell’Amministrazione, la giurisdizione spetta a giudice ordinario.

L’accertamento circa la natura del titolo di responsabilità azionato dal lavoratore ricorrente prescinde dalle qualificazioni operate dall’attore, anche attraverso il richiamo strumentale a disposizioni di legge, quali l’art. 2087 c.c. o l’art. 20143 c.c., mentre assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, e quindi l’accertamento se il fatto denunciato riguardi condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti (nel qual caso si parlerà di responsabilità extra-contrattuale) ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovano ragion d’essere nel rapporto contrattuale di lavoro (con l’applicazione, dunque, della responsabilità contrattuale).

Ovviamente, perché possano applicarsi i predetti principi, è necessario che il danno si sia effettivamente realizzato ed esaurito prima dell’avvento delle nuove regole di riparto di giurisdizione, e cioè prima del 30 giugno 1998: nel caso in cui tale danno, pur concretizzatosi prima di tale data, si sia però prolungato ed esaurito solo dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, alla luce del disposto del sopra richiamato art. 69, co. 7, D.Lgs. n. 165/2001, la giurisdizione sarà sempre del giudice ordinario, a prescindere dalla natura giuridica dell’azione avviata dal dipendente contro il datore di lavoro pubblico.

Pubblico impiego: le cause di risarcimento contrattuale vanno al giudice amministrativo
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