Il datore di lavoro non è obbligato a convocare il dipendente per consentirgli di esporre le proprie difese
Nota a Cass. 13 novembre 2017, n. 26759
Francesco Belmonte
La locuzione “anche verbalmente”, contenuta nell’art. 55, ccnl per il personale non dirigente di Poste Italiane (rinnovato il 30 novembre 2017), concernente la possibilità per il lavoratore di rendere le proprie giustificazioni nell’ambito di un procedimento disciplinare, non costituisce un obbligo per il datore “di sentire necessariamente e personalmente l’incolpato, quale espressione di un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo di lasciargli la scelta di esercitare il proprio diritto di difesa a mezzo di audizione personale, mediante esplicita richiesta di convocazione, o di rendere giustificazioni scritte.”
A statuirlo è la Corte di Cassazione (26 giugno 2017, n. 15887) che, conformemente ai precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad una dipendente postale, la quale lamentava di non aver ricevuto, per assenza al proprio domicilio, la comunicazione del provvedimento espulsivo e di non essere stata convocata per rendere le proprie giustificazioni.
Secondo i Giudici di legittimità, la comunicazione dell’atto spedita al domicilio del lavoratore, qualora “non sia consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si presume conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l’Ufficio Postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c. c., sicché da quella data decorre il termine per impugnare, spettando al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto” (cfr. Cass. n. 6256/2016).
Nel caso in esame, la lavoratrice non aveva dimostrato di trovarsi in tale condizione (impossibilità di avere notizia, senza sua colpa, del provvedimento in questione) e, pertanto, “le modalità di trasmissione dell’atto (raccomandata, avviso di giacenza con l’osservanza dei particolari doveri di consegna da parte dell’agente postale) consentono di equiparare la presunzione di conoscibilità ad una situazione di effettiva conoscenza”.
Per quel che concerne, poi, la mancata audizione della dipendente, l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale dell’art. 55 ccnl (… “III. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la R.S.U.” …) rappresenta, per la Cassazione, un’esegesi “esatta, logica e condivisibile”, in linea, peraltro, con l’orientamento della stessa Corte, in base al quale: “in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, le garanzie apprestate dall’art. 7 della legge n. 300/1970, per consentire all’incolpato di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitatogli, non comportano per il datore di lavoro la convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta di essere sentito di persona.” (in merito, si v. Cass. n. 26241/2014 e Cass. n. 5864/2010).