Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato da un riassetto organizzativo consistente nella soppressione di una posizione lavorativa (cui segua la ripartizione tra altri lavoratori delle mansioni prima svolte dal dipendente licenziato), è lecito
Nota a Cass. 6 dicembre 2017, n. 29238
Fulvia Rossi (commercialista in Albinia – GR)
Si può ravvisare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell’ art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604, “anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente”.
Tuttavia, pur a fronte del diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti, è necessario verificare: 1) il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, sicché non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato siano stati distribuiti ad altri; 2) che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne “mero effetto di risulta” (v. Cass. n. 19185/2016, in questo sito con nota di F. DURVAL).
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione 6 dicembre 2017, n 29238, la quale ha altresì precisato che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare”, in quanto è sufficiente che le ragioni attinenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, ivi comprese quelle “dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo” mediante la soppressione di un’individuata posizione lavorativa (v. anche Cass. n. 25201/2016; App. Roma 20 dicembre 2017, in questo sito con nota di M.N. BETTINI). Ciò, purché l’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario sia veritiera e non pretestuosa.