Il danno esistenziale consiste in ogni pregiudizio attinente al fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Esso rientra nella categoria del danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., e può essere desunto in forza dell’art. 115, co. 2, c.p.c. da massime di comune esperienza, incidenti sulla normale vita di relazione del diretto interessato che subisce uno sconvolgimento con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare.
G.R.
Danno esistenziale