Nel licenziamento per riduzione di personale, l’azienda può anche indicare un unico criterio di scelta, purché idoneo a formare una graduatoria rigida ed a consentire ai lavoratori di comprendere ed eventualmente contestare le ragioni del licenziamento.
Nota a Cass. 24 ottobre 2017, n. 25152
Giuseppe Catanzaro
La legittimità del licenziamento collettivo per riduzione di personale (ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223) deve rispettare una serie di principi, rigorosamente sintetizzati dalla Corte di Cassazione (24 ottobre 2017, n. 25152):
a) nella comunicazione scritta (di cui all’art. 4, co. 9, L. n. 223/1991), il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità;
b) il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico, ma deve consentire di “formare una graduatoria rigida” ed essere “applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro” (Cass. 28 ottobre 2015, n. 22024);
c) sia in caso di molteplici criteri che di criterio di scelta unico, il datore di lavoro deve specificarne le modalità applicative di maniera che la comunicazione dei medesimi sia idonea a “mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale”;
d) “a tal fine, può essere idonea anche la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati e del criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, in quanto la natura oggettiva del criterio rende superflua la comparazione con i lavoratori privi del detto requisito” (v. Cass. 26 agosto 2013, n. 19576).
I giudici hanno confermato la decisione della Corte di Appello di Roma, la quale aveva correttamente verificato che non erano state esternate le modalità di applicazione del pur unico criterio di scelta e che la comunicazione finale della procedura non conteneva nessuna delle altre prescrizioni pure dettate dall’art. 4, co. 9, L. n. 223/1991 (qualifica, inquadramento, età, carichi di famiglia), ma solo una generica indicazione del numero dei lavoratori da collocare in mobilità.