È licenziabile il dipendente che svolga altra attività lavorativa durante le assenze per infortunio e assistenza al familiare disabile.
Nota a Cass., ord. 11 dicembre 2017, n. 29613
Francesca Altieri
Il comportamento del dipendente che si avvalga del beneficio di cui all’art. 33 L. n. 104/1992 per attendere ad esigenze diverse dall’assistenza al disabile integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, realizzando una condotta che assume anche disvalore morale e sociale, in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza (v. Cass. n. 17968/2016, con nota di F. BELMONTE, L’utilizzo distorto dei permessi ex art. 33, co. 3, L. n. 104/92 legittima il licenziamento, in questo sito; Cass. n. 8784/2015; Cass. n. 4984/2014).
È quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ord. 11 dicembre 2017, n. 29613) che, confermando le statuizioni dei precedenti gradi di giudizio, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente (addetto all’assistenza presso un centro medico riabilitativo) per aver svolto, nel corso di assenze per infortunio e per assistenza al familiare disabile ex art. 33, co. 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, un’altra attività lavorativa.
Secondo la Suprema Corte, i Giudici di merito, nel valutare l’incidenza della condotta contestata sul vincolo fiduciario, hanno correttamente tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, valorizzando, in particolare, la gravità del comportamento posto in essere dal prestatore che, ingannando il datore sull’effettività delle ragioni dell’astensione dal lavoro e svolgendo un’ulteriore attività in luogo distante da quello in cui lavorava – al fine di impedirne l’accertamento – si sottraeva alle proprie mansioni, che comportavano, anch’esse, cura e assistenza di soggetti bisognosi. Per tali ragioni, la condotta in questione deve ritenersi idonea a ledere il vincolo fiduciario, “avuto riguardo altresì alla causale del permesso per disabilità disonorata dall’evidente disinteresse manifestato nei riguardi del familiare meritevole di negata assistenza”.