La presenza degli elementi sintomatici della subordinazione, unitamente alla mancanza di una specifica attività formativa nei confronti di un titolare di borsa di studio, riconduce il rapporto ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quand’anche ci si trovi di fronte ad un Ente pubblico di natura economica.
Nota a Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30868
Francesca Albiniano
Ha natura subordinata a tempo indeterminato il rapporto di lavoro di un vincitore di borsa di studio annuale caratterizzato:
a) dalla sottoposizione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell’ente/datore di lavoro;
b) dalla mancanza d’insegnamento;
c) dalla continuità della prestazione (la borsa di studio era stata rinnovata per quattro anni anche oltre il limite massimo stabilito dal regolamento);
d) e dall’inserimento stabile nella organizzazione aziendale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (ord. 22 dicembre 2017, n. 30868), la quale ha confermato la decisione di App. Reggio Calabria che aveva correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale «la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità» (v. Cass. 10 luglio 2015, n. 14434).
Nella fattispecie, non è invocabile l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 (che, al co.5, stabilisce che: “… la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni…”), in quanto tale disposizione non è applicabile agli enti pubblici economici (v. Cass. 19 dicembre 2016, n. 26166; Cass. S.U. 9 marzo 2015, n. 4685; Cass. 18.12.2011 n. 4062) come la Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (qualificata tale ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 540/1999 che, ex art. 5, prevede espressamente la applicabilità ai rapporti di lavoro delle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e, dunque, la conseguente applicazione del CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici di Ricerca nel periodo 2000-2004).