Il personale di servizio e di cucina delle imprese artigiane alimentari che non operi nel settore dei pubblici esercizi, non può essere assunto con contratto di lavoro intermittente.
Le imprese alimentari artigiane possono, infatti, stipulare contratti di lavoro intermittente (o a chiamata) – in base al punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 – soltanto se operano nel settore dei “pubblici esercizi in genere”; settore in cui non rientrano le imprese artigiane alimentari (quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc.) e che, al pari del turismo e dello spettacolo, “gode della specifica deroga al limite delle 400 giornate” di cui all’art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015. “Tale deroga è rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di commercio con il codice attività ATECO 2007 – corrispondente ai citati settori produttivi – sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO dei settori in questione, svolgano attività proprie del turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi” (Min. Lav., interpello n. 26 del 7 novembre 2014).
È quanto affermato dal Ministero del Lavoro (Interpello 30 gennaio 2018, n. 1), il quale (rispondendo alla richiesta di parere formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, sulla questione “se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali pizzerie al taglio, rosticcerie, etc., possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923), precisa che la tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923:
· declina le ipotesi in cui è ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza dei requisiti individuati dall’art. 13, D.Lgs. n. 81/2015;
· e, nello specifico, al punto 5, individua le prestazioni svolte da: a) “camerieri, personale di servizio e di cucina”; b) “negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi”.
In altre parole, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente qualora i lavoratori: a) siano impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina; b) prestino la loro attività nelle strutture sopra espressamente richiamate.
L’art. 13, D.Lgs. n. 81/2015, recita: “1. Il contratto di lavoro intermittente é il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. 3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16. 5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.
(Sull’argomento, v. M.N. BETTINI, Il lavoro intermittente: la disciplina del rapporto di lavoro, in questo sito, Monotema n. 16/2017).
A. T.