Il trattamento retributivo “ulteriore” correlato allo svolgimento effettivo di compiti professionalmente più elevati, assegnati in seguito a selezione concorsuale, va riconosciuto, nel caso di annullamento della selezione stessa, ex art. 2126 c.c.

Nota a Cass. 27 dicembre 2017, n. 30930

Simona Santoro

Il lavoratore al quale sia stato riconosciuto per sei anni un livello superiore di professionalità per effetto di una procedura concorsuale poi annullata, e che abbia svolto funzioni connesse ai livelli di professionalità a suo tempo conseguiti, ha diritto a trattenere le somme percepite dall’Inps a titolo di retribuzione relativa al livello differenziato di professionalità. Ciò, in quanto “la retribuzione erogata era collegata al riconoscimento del maggior livello di professionalità acquisita dal dipendente a seguito della procedura concorsuale, successivamente annullata e all’avvenuto espletamento, nel periodo dedotto in giudizio, delle mansioni corrispondenti al superiore livello di professionalità; trovava applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio l’art. 2126 c.c.”.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (27 dicembre 2017, n. 30930), confermando la sentenza di merito e rigettando il ricorso dell’Inps, che aveva invece sostenuto che “il trattamento retributivo corrisposto al lavoratore all’esito della selezione concorsuale per l’attribuzione del primo livello di professionalità non poteva assumere la natura di diritto quesito, dipendendo dall’esito finale del giudizio relativo all’annullamento della procedura concorsuale e che, annullata quest’ultima, le maggiori retribuzioni corrisposte avrebbero dovuto essere considerate come erogate ‘sine titulo’ e conseguentemente ripetibili ex articolo 2033 del c.c.”.

L’ art. 2126 – Prestazione di fatto con violazione di legge – recita:

La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Svolgimento di mansioni di maggior livello professionale nel pubblico impiego, retribuzione superiore e prestazione di fatto
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