Il patto di non concorrenza regola e limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro. Esso deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto, contenere precisi limiti di oggetto, tempo e luogo, e prevedere, a fronte del mancato svolgimento di attività concorrenziali, un corrispettivo per il prestatore. La durata del vincolo non può superare i cinque anni per i dirigenti e tre per le altre categorie di lavoratori. Un’eventuale maggiore durata si riduce nella misura sopra indicata. L’istituto è disciplinato dall’art. 2125 c.c.

MNB

Patto di non concorrenza
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