La misura della rendita di inabilità può essere riveduta ed eventualmente soppressa in caso di recupero dell’attitudine al lavoro nell’ambito temporale di dieci anni.

Nota a Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1497

Fabio Iacobone

In caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro e, in genere, in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita (purché, nell’ipotesi di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita), la misura della rendita di inabilità può essere riveduta ed essere soppressa qualora vi sia un recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile anche con un miglioramento determinato da cause extra lavorative (art. 83, co.1, DPR  n. 1124/1965).

La revisione è attuata su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore. La domanda va corredata da un certificato medico dal quale risulti “che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell’infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro” (art. 83, co.2, DPR cit.).

“Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita”, la revisione “può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio”.

Inoltre, il termine di dieci anni complessivi, previsto per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro (art. 83, co.8, DPR cit.), “non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione stessa”. Pertanto, è ammissibile la proposizione della relativa domanda oltre il decennio, alla duplice condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio e “l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento che consente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamento o miglioramento”.

In questo senso, si è espressa la Corte di Cassazione 22 gennaio 2018, n. 1497 (conformi Cass. n. 17860/2014 e n. 3870/2011), precisando che:

  • circa la facoltà di richiedere l’accertamento di revisione e l’operatività dei limiti temporali di cui all’ art. 83, co. 7, il sistema non fa distinzione fra la posizione dell’assicurato e quella dell’Inail, fondandosi su un’implicita “presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi derivanti dall’infortunio nel periodo massimo di dieci anni che deriva dalla somma dei periodi indicati nel settimo comma”;
  • la decorrenza (“dies a quo”) del termine di dieci anni, di cui all’art. 83, co.8 – entro il quale si può procedere, a domanda dell’assicurato o per disposizione dell’Istituto, alla revisione della rendita – è rappresentata “dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che l’atto formale ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva” (v. Cass. n. 21082/2013).

Nella fattispecie, l’infortunato aveva subito un’aggressione da parte di un passeggero dell’autobus che conduceva (riportando trauma cranio facciale con diagnosi successiva di sindrome soggettiva post traumatica) e gli era stata riconosciuta rendita fondata sull’accertamento del 14% di inabilità da novembre 1989; sicché il decennio dalla costituzione della rendita si è concluso nel novembre del 1999, per cui la regola di stabilizzazione dei postumi ha impedito di attribuire rilevanza ad eventuali miglioramenti accertati in epoca successiva e cioè, in particolare, nell’anno 2002 (con conseguente infondatezza della pretesa dell’Inail di far cessare la rendita in questione).

 

La norma

L’art. 83, DPR n. 1124/1965, recita:

1.“La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

2.La domanda di revisione deve essere presentata all’Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell’infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro.

3.L’Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.

4.Se l’Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l’infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell’art. 104.

5.Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall’Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l’Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

6.Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell’infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita, ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

7.Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

8.Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità, l’assicurato stesso può chiedere all’Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.

9.In caso di revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della rendita d’inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento”.

Revisione della rendita per infortunio
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