Il danno da perdita di chances risarcisce “la perdita di una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene” (come, ad es., la partecipazione ad una selezione). Esso “non costituisce una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione”. Il lavoratore che richieda il risarcimento di tale danno ha “l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”. (Così, Cass. nn. 2020/2018, 6488/2017, 21544/2008).
G.C.