Alla lesione dell’integrità fisica in ambiente lavorativo, subita da un funzionario onorario, non è applicabile l’art. 2087 c.c.
Nota a Cass. 4 gennaio 2018, n. 99
Donatella Casamassa
La categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace (v. L 21 novembre 1991, n. 374, art. 1, co. 2, che parla di magistrato onorario) “ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico” (v. Cass. nn. 1556/1994 e 363/1992). Ne consegue che (per un’infezione contratta nell’ambiente di lavoro) è esclusa l’applicazione l’art. 2087 c.c., riferibile solo ai rapporti di lavoro subordinato (v. Cass. nn. 24538/2015 e 27368/2014).
Il principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione 4 gennaio 2018, n. 99, la quale ha specificato che il rapporto di pubblico impiego e quello del giudice di pace si distinguono (v. anche Cass. S.U. n.11272/1998 e Cass. n. 17862/2016, secondo cui la categoria dei funzionari onorari, alla quale appartiene il giudice di pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico), in base ad una serie di fattori che si riportano testualmente:
1) “la scelta del funzionario, che nell’impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico discrezionale;
2) l’inserimento nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario;
3) lo svolgimento del rapporto che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell’esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest’ultima potendo essere individuata unicamente nell’atto di conferimento dell’incarico e nella natura di tale incarico” (v. Cass. nn. 13721/2017,17862/2016 e 22569/2015, che hanno escluso l’inquadrabilità della figura giuridica del giudice di pace in quella della parasubordinazione, ex 409 c.p.c., n. 3);
4) “il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che, invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti”. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 13721/2017) hanno inoltre precisato che “l’unica fonte della disciplina costituzionale dell’attribuzione di funzioni pubbliche al cittadino al di fuori del rapporto di pubblico impiego” è costituita dall’art. 54 Cost. Tale disposizione esclude qualsiasi connotato di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni di giudice di pace ed il trattamento economico previsto per tale esercizio, che è, invece, proprio del rapporto di impiego pubblico. Inoltre, con il termine «affidamento» non si vuole richiamare tale rapporto, bensì s’intende “generalizzare il contenuto della norma, al fine di ricomprendere tutti i casi in cui sia affidata al cittadino, in qualunque modo – una funzione pubblica, imponendogli che essa sia assolta con disciplina ed onore”. La “consequenziale natura indennitaria dell’erogazione erariale per l’esercizio di una funzione pubblica” conducono “il rapporto col Ministero della giustizia al di fuori dal rapporto di lavoro e, dunque, al di fuori del perimetro assistenziale e previdenziale approntato dall’art. 38 Cost.” Tale affermazione, secondo i giudici, trova riscontro nella L 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) che, all’art. 2, co. 13, lett. f)), indica come principio direttivo, per il futuro, quello di «individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità», secondo la tecnica non inconsueta della traslazione degli oneri previdenziali a carico del beneficiario (cfr. ad es. legge finanziaria 2006, art. 1, co. 208)”;
5) “la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell’incarico) quanto al funzionario onorario”.