Il datore di lavoro che opera la detrazione della quota sindacale dalla busta paga del lavoratore che firma la relativa delega è tenuto a versarla senza indugio all’organizzazione.
Nota a Trib. Roma, Sezione II Lavoro, decreto 27 febbraio 2018 (R.G. n. 39895/17)
Gennaro Ilias Vigliotti
Qualora i lavoratori dipendenti di un’azienda richiedano al datore di lavoro di trattenere dalla propria retribuzione i contributi sindacali ed abbiano rilasciato allo stesso apposita delega per versarli, questi è tenuto a dare seguito a tale delega e, dopo aver trattenuto la quota associativa, deve senza indugio versare all’organizzazione sindacale le somme stornate dalla busta paga. In caso di mancato versamento, infatti, il comportamento omissivo del datore si configura come antisindacale, in quanto in grado di pregiudicare l’acquisizione da parte del sindacato dei mezzi finanziari necessari allo svolgimento dell’attività, ricadendo conseguentemente nell’ambito applicativo della tutela inibitoria predisposta dall’art. 28 Stat. Lav. (in questo senso, nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass. n. 3813/2001).
A confermare il principio in parola è stata di recente la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma, la quale ha giudicato del caso di una nota azienda privata del trasporto locale periferico della Capitale. Tale società, pur trattenendo regolarmente dalle buste paga dei propri dipendenti le quote corrispondenti alle deleghe firmate dagli iscritti ad una sigla sindacale autonoma, non procedeva da oltre un anno al versamento in favore dell’organizzazione delle somme ad essa spettanti.
Il giudice di merito, rigettando le avverse deduzioni presentate dall’azienda, ha confermato innanzitutto che quando la condotta ritenuta antisindacale è di natura continuativa (e cioè ancora in corso, quindi non esaurita nei suoi effetti), attivare la tutela prevista dall’art. 28 Stat. Lav. dopo diverso tempo dall’inizio della stessa non costituisce azione tardiva. La norma in questione, infatti, richiede solo il requisito dell’attualità del comportamento, che si concretizza anche attraverso la mera permanenza degli effetti dello stesso. Non a caso la disposizione statutaria non richiede alcun requisito di “tempestività” del ricorso depositato dal sindacato.
Con riferimento al merito della questione, appurato che nelle buste paga degli iscritti al sindacato risultavano le trattenute dei contributi d’iscrizione, e che la società non aveva provato il loro effettivo versamento all’organizzazione, il Tribunale ha confermato che l’omesso versamento delle somme raccolte è in grado di intaccare le potenzialità organizzative e funzionali del sindacato, privandolo, seppur temporaneamente, di risorse finanziarie essenziali per attuare i propri progetti di propaganda e per svolgere l’essenziale attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori iscritti.