La condotta dell’INPS consistente nell’aver introdotto requisiti non previsti dall’art. 1, co. 353, della L. n. 232/2016 per beneficiare del cd. “premio alla nascita” ha carattere discriminatorio.

Lo ha affermato il Tribunale di Milano (ord. 12 dicembre 2017, n. 6019) che ha ordinato all’INPS di: a) eliminare la condotta discriminatoria con la quale l’Istituto aveva previsto la concessione del beneficio economico, denominato “premio di nascita” soltanto ad alcune categorie di donne straniere; b) prevedere l’estensione del beneficio assistenziale a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1, co. 353, L n. 232/2016; c) pubblicizzare l’ampliamento del novero dei beneficiari del “premio alla nascita” attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull’home page del proprio sito internet.

In effetti, la norma che individua i presupposti fattuali per beneficiare della prestazione economica (art. 1, co. 353, L. n. 232/2016) non prevede una differenziazione nel senso attuato dall’Inps, stabilendo solo che: “a decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla  formazione  del  reddito  complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su  domanda della futura madre, al compimento  del  settimo  mese  di  gravidanza o all’atto dell’adozione”.

L’INPS, invece, con tre circolari (n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017) aveva impartito  indicazioni sulle modalità di fruizione del beneficio in questione, limitandone l’accesso ad alcune categorie di donne non comunitarie e, precisamente, alle sole donne titolari della carta di soggiorno o carta di soggiorno di lunga durata (nello specifico, l’INPS aveva ristretto la platea dei destinatari della prestazione assistenziale a coloro che: avevano residenza in Italia; avevano cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27, DLgs n. 251/2007. Per le cittadine non comunitarie, aveva riconosciuto il c.d. premio alla nascita esclusivamente a quelle in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9, DLgs n. 286/1998, oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17, DLgs n. 30/2007).

Il Tribunale di Milano, muovendo dal presupposto che “costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione basata sull’origine nazionale o etnica e quindi, ogni ingiustificata divergente preferenza fondata sulla cittadinanza dell’individuo, ha osservato che l’applicazione delle circolari anzidette produce proprio tale effetto discriminatorio che origina esclusivamente dalla divergente cittadinanza dei soggetti interessati (in particolare, una cittadina comunitaria e una cittadina non comunitaria – regolarmente presente in Italia -, a parità di ogni altra condizione, non godono dello stesso trattamento assistenziale: la cittadina comunitaria può beneficiare del “premio alla nascita” indipendentemente dalla durata del suo soggiorno nella Repubblica – in ipotesi potrebbe legittimamente recarsi in Italia al solo fine di ottenere il beneficio economico -; mentre la cittadina non comunitaria deve necessariamente essere in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 D.lgs. n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007. Tale disparità di trattamento, in cui situazioni uguali sono disciplinate in modo diverso, origina esclusivamente dalla divergente cittadinanza dei soggetti interessati (da un lato i cittadini comunitari e dall’altro quelli non comunitari)”.

In merito poi all’insussistenza del potere da parte dell’INPS di restringere o meglio identificare gli aventi diritto alla prestazione assistenziale, il Tribunale di Milano rileva che:

a) l’art. 1, comma 353, della L. n. 232 del 2016 individua espressamente i presupposti fattuali per beneficiare della prestazione economica;

b) non sussiste alcuna disposizione normativa che attribuisca all’INPS il potere di derogare ad una fonte normativa di rango primario;

c) la circolare, anche quella cd. regolamentare, indipendentemente dalla considerazione circa la sua natura normativa o meno, non può in alcun caso modificare una legge.

In ottemperanza all’ordinanza sopra citata, l’Ente di previdenza, con Msg 13 febbraio 2018, n. 661, ha chiarito che: “le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017, saranno oggetto di riesame alla luce dell’Ordinanza n. 6019/2017.

Il riesame della domanda sarà effettuato su istanza della richiedente da presentarsi alla Struttura territoriale competente utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Istituto e allegato al presente messaggio. La struttura territorialmente competente valuterà, in base alla citata Ordinanza, la sussistenza dei requisiti sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia con riferimento agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.

E’ stata, inoltre, pubblicata una nuova scheda informativa ed una news sull’home page del sito dell’Istituto, finalizzata a pubblicizzare l’ampliamento del novero dei beneficiari.

I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione del citato provvedimento giudiziale da parte dell’Istituto, emergerà un diverso orientamento giurisprudenziale”.

In conclusione, allo stato, l’INPS erogherà indistintamente il contributo di 800 euro a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia e che si trovino nelle condizioni giuridiche-fattuali di cui al richiamato art. 1, co. 353, L. n. 232/2016, ma lo stesso Ente ha voluto precisare che, qualora il ricorso presentato avverso l’ordinanza più volte citata dovesse essere accolto, l’Istituto sarà legittimato a ripetere le somme versate.

DP

Premio alla nascita: il beneficio assistenziale economico denominato “premio alla nascita” è esteso a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia
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