Nell’impiego pubblico, il diritto di indire l’assemblea spetta alla RSU quale organismo elettivo unitario e non al singolo membro

Nota a Cass. 8 febbraio 2018, n. 3095

Miriam Sorrentino e Fabio Iacobone

Il potere di indire assemblea, per il pubblico impiego, è esercitato dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), quale “organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a maggioranza dei componenti”.

A questo principio di diritto, la Corte di Cassazione (8 febbraio 2018, n. 3095, analogamente a Cass. 16 gennaio 2005, n. 3072) ha dato seguito in relazione ad un ricorso proposto dal Nursind (sindacato per le professioni Infermieristiche) contro l’azienda ASL, che aveva respinto la richiesta di un componente della RSU di utilizzare la sala sindacale per lo svolgimento di un’assemblea indetta ai sensi dell’art. 20 della L. 300/1970. Il sindacato ha sostenuto che la condotta tenuta dall’Azienda doveva essere considerata antisindacale in quanto gli artt. 4 e 5 dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, attribuiscono ai componenti delle RSU le medesime prerogative e gli stessi poteri riconosciuti ai dirigenti delle RSA, fra i quali rientra anche quello di convocare singolarmente l’ assemblea.

I giudici hanno ritenuto il ricorso infondato, premettendo che l’impiego privato e quello pubblico sono sistemi retti da fonti diverse: mentre nell’impiego privato vige l’Accordo Interconfederale dinanzi citato, l’impiego pubblico è regolamentato dal DLGS n. 165/2001 (in particolare dagli artt. 42 e 43).

Tale disciplina è speciale rispetto allo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). Infatti, il DLGS n.165/2001, sebbene richiami nell’incipit tutte le tutele riconosciute dallo Statuto dei lavoratori, obbliga le Amministrazioni ad osservare le disposizioni “in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della contrattazione collettiva”, che regolano la materia in termini diversi rispetto al settore privato.

In particolare, l’art. 43 del DLGS n. 165/2001, anche se affida alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento delle RSU, dettando principi che valgono come limiti esterni alla contrattazione, definisce un sistema che si differenzia, sotto molti aspetti, dalla disciplina in materia sindacale stabilita dalla legge e dalle parti collettive per il settore privato.

Nello specifico, i giudici rilevano che la natura unitaria delle RSU è desumibile:

a) dal ccl quadro sulle prerogative sindacali (7 agosto 1998) che, all’art.13, riferisce la titolarità dei permessi alle RSU e non ai singoli componenti;

b) dalla contrattazione dei diversi comparti, la quale ha espressamente previsto che il potere di indire l’assemblea deve essere esercitato “dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, co. 1, dell’Accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998”.

c) dall’Accordo quadro sulla costituzione delle rappresentanze sindacali (6 maggio 2004), il quale stabilisce che: 1) “le decisioni relative all’attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti; le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno; la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale” (art. 8, co.1); 2) e che “le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti” (art. 5, co.1). Con ciò facendo riferimento all’organismo unitariamente inteso e non ai soggetti che lo compongono.

Pertanto, non si applica alla fattispecie in esame, il principio di diritto recentemente affermato dalle S.U. della Corte di Cassazione (6 giugno 2017, n. 13978), le quali, interpretando l’Accordo Interconfederale del 1993, hanno affermato che gli artt. 4 e 5 dello stesso attribuiscono il diritto di indire l’ assemblea a ciascun componente della RSU.

Rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego e diritto di assemblea
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: