L’elemento centrale ai fini del riconoscimento della subordinazione risiede nel vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e di controllo esercitato dal datore nei confronti del lavoratore.
Nota a Cass. 9 gennaio 2018, n. 280 e 16 gennaio 2018, n. 855
Giuseppe Catanzaro
La Corte di Cassazione è recentemente tornata a pronunciarsi in tema di rapporto di lavoro subordinato, ribadendo, con la sentenza n. 280 del 9 gennaio 2018, come l’essenza della subordinazione sia da rinvenire nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
La portata di tale vincolo deve essere apprezzata con riguardo all’incarico concretamente svolto dal lavoratore.
In sede di legittimità è insindacabile la valutazione degli elementi processuali che hanno indotto il giudice di merito a inquadrare il rapporto come subordinato o autonomo. Hanno invece semplice carattere indiziario gli altri elementi del rapporto di lavoro (retribuzione, orario, inserimento nell’organizzazione aziendale, assenza del rischio sul lavoratore, ecc.), i quali, se valutati globalmente, possono essere appunto sintomatici della subordinazione.
La Corte ha inoltre specificato che non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione neanche il “nomen iuris” dato al rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il rapporto veniva inquadrato come subordinato sulla scorta delle particolari mansioni svolte dal lavoratore, che consentivano l’esercizio “senza limiti” del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
La presenza del vincolo di subordinazione portava, pertanto, ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo.
In altra recente pronuncia (sentenza n. 855 del 16 gennaio 2018), la Corte di Cassazione ha inoltre confermato l’assoluta compatibilità tra il ruolo di amministratore di società e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto provato lo svolgimento da parte del lavoratore di un’attività connotata dalla subordinazione e ha, pertanto, escluso che la stessa fosse riconducibile, per quel che riguarda i modi dell’esecuzione, all’attività gestoria.