Il trasferimento non può comportare un peggioramento né retributivo né della posizione professionale del lavoratore.
Nota a Cass. 15 gennaio 2018, n. 747
Kevin Puntillo
“In caso di trasferimento dal comparto degli enti locali a quello del personale della scuola bisogna individuare la qualifica e il profilo maggiormente corrispondenti alla posizione di provenienza, poiché il trasferimento non può dar luogo a un minor stipendio e un più basso livello professionale”.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 15 gennaio 2018, n. 747, in merito alla vicenda di una lavoratrice che, nel passaggio dal contratto nazionale per il comparto degli enti locali a quello della scuola, era passata dalla categoria C3 del ccnl enti locali (profilo di istruttore amministrativo contabile, con autonomia operativa e assunzione di responsabilità) alla cat. B del ccnl personale della scuola, con il profilo di assistente amministrativo, il quale, però, non corrispondeva né all’autonomia, né all’inquadramento del profilo di provenienza.
Così la Cassazione, ribadendo quanto già affermato precedentemente in casi analoghi, ha dichiarato che “in tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello stato, l’art. 8, secondo comma, della legge 3 maggio 1999, n.124, come autenticamente interpretato dall’art.1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n.266, detta la regola di carattere generale della necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell’ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale dell’Amministrazione dello Stato. Ne consegue che, allorché la qualifica e il profilo di provenienza non trovino in concreto corrispondenza nella tabella di equiparazione allegata al d.m. 5 aprile 2001, occorre ricercare, nella griglia delle qualifiche e dei profili del personale statale della scuola, quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attaglino alla posizione di provenienza, tenendo conto delle mansioni ad essi corrispondenti, dovendo escludersi che dal trasferimento il dipendente possa conseguire un peggioramento della sua posizione lavorativa”.