Nessuna responsabilità datoriale e nessun risarcimento spetta alla professoressa colpita in classe dal tappo di spumante durante una festa.

Nota a Cass. 15 gennaio 2018, n. 749

Kevin Puntillo

La responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per l’infortunio occorso al lavoratore sussiste solo laddove, egli determini un “aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere”. Non può invece farsi discendere dalla norma codicistica, un obbligo dell’imprenditore di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 15 gennaio 2018, n. 749, adìta in merito alla richiesta di risarcimento danni di una professoressa colpita ad un occhio dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno della classe mentre, durante l’orario di lezione, veniva “celebrato” il centesimo giorno prima dell’esame di maturità.

Nel richiamare la previsione legislativa di cui all’art. 2087 c.c. e, in particolare, la previsione della vigilanza sull’applicazione e sul rispetto delle norme di tutela, la professoressa sosteneva la responsabilità dell’Istituto scolastico che aveva autorizzato  l’introduzione di bevande alcoliche, così da influire sul fattore rischio in ragione dell’alterazione psicofisica che le sostanze alcoliche potevano indurre negli studenti.

La Cassazione, in linea con quanto statuito in sede di appello, afferma che l’art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere, dal mero verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate. Di converso, si ha  responsabilità datoriale solo se la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto, ma non nel caso di comportamenti anomali e imprevedibili che il datore non ha l’obbligo di impedire.

Ebbene, nel caso in esame, la condotta dell’alunno non si poneva  in modo causale e prevedibile rispetto alla organizzazione del festeggiamento autorizzato durante l’ordinario orario di lezioni scolastiche. Inoltre, il mancato divieto dell’iniziativa di festeggiamento ed il carattere usuale della stessa, svolta a “100 giorni” (c.d. Mak P 100) prima dell’esame di maturità, non concretizzavano un aggravamento del rischio professionale; né vi erano elementi che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato approvato o che la manovra imprevedibile dell’alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica.

Dunque, nessun risarcimento del danno è dovuto alla professoressa, non sussistendo alcun aggravamento del rischio insito nell’attività lavorativa e alcuna responsabilità ravvisabile in capo al datore di lavoro.

Professoressa colpita in classe dal tappo di spumante
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